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Carta di soggiorno per familiari: Da diritto ai parenti di cittadini comunitari e di cittadini Italiani ad una carta di soggiorno di 5 anni ex art. 10 D.lgs 30/2007 (al primo rilascio) e dopo i 5 anni, se persistono i requisiti, ad una carta di durata illimitata ex art 17 D.lgs 30/2007.
Hanno diritto a questa carta di :
Coniuge ovvero partner unito civilmente, genitori e figli fino ai 21 anni del cittadino comunitario o del coniuge
figli con più di 21 anni del cittadino comunitario o del coniuge a carico (deve essere dimostrata la convivenza e documentazione dal paese di origine attestante del rapporto di parentela entro secondo grado del familiare extracomunitario.
Documenti richiesti per la carta di soggiorno per familiari di cittadino italiano mobile/UE:
- Passaporto valido
- Eventuale permesso di soggiorno (se già in possesso);
- Dichiarazione di ospitalità ovvero certificato di residenza del parente extracomunitario e certificato di residenza e stato di stato di famiglia del cittadino italiano/comunitario (rilasciato dal comune di residenza non oltre 180 prima dalla richiesta);
- Documento di identità del cittadino italiano/comunitario;
- Documentazione attestante il grado di parentela (se proveniente dall’estero tradotta e legalizzata/apostillata);
- Documentazione attestante il possesso di redditi da parte del cittadino italiano/comunitario (CU/730/Unico) (quando è richiesto che il familiare extra UE sia a carico del familiare UE/italiano)
- Documentazione attestante la convivenza a carico (quando è richiesto che il familiare extra UE sia a carico del familiare UE/italiano)
documentazione attestante la mobilità del cittadino italiano, ai sensi dell’ art 23 D.lvo 30 del 2007.
pagamento del bollettino postale di 30,46 euro
4 fotografie
La carta di soggiorno per familiari di 5 anni (art. 10 D.Lgs. 30/2007) può essere soggetta a revoca in caso di assenze dal territorio nazionale superiori a 12 mesi consecutivi, ovvero di assenze superiore a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi da comprovarsi a cura dell’interessato (gravidanza, maternità, grave malattia, studio o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro stato UE); la carta di soggiorno permanente può essere soggetta a revoca in caso di assenze dal territorio nazionale superiore a 12 mesi consecutivi (salvo comprovanti motivi di cui sopra).