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Rilascio carta di soggiorno per familiari di cittadino UE/Italiano “mobile”

Per le Questure abilitate sul sito Prenota facile l’appuntamento deve essere richiesto online tramite il sito ufficiale prenota facile.

Carta di soggiorno per familiari: Da diritto ai parenti di cittadini comunitari e di cittadini Italiani ad una carta di soggiorno di 5 anni ex art. 10 D.lgs 30/2007 (al primo rilascio) e dopo i 5 anni, se persistono i requisiti, ad una carta di durata illimitata ex art 17 D.lgs 30/2007.

Hanno diritto a questa carta di :

Coniuge ovvero partner unito civilmente, genitori e figli fino ai 21 anni del cittadino comunitario o del coniuge

figli con più di 21 anni del cittadino comunitario o del coniuge a carico (deve essere dimostrata la convivenza e documentazione dal paese di origine attestante del rapporto di parentela entro secondo grado del familiare extracomunitario.

Documenti richiesti per la carta di soggiorno per familiari di cittadino italiano mobile/UE:

  • Passaporto valido
  • Eventuale permesso di soggiorno (se già in possesso);
  • Dichiarazione di ospitalità ovvero certificato di residenza del parente extracomunitario e certificato di residenza e stato di stato di famiglia del cittadino italiano/comunitario (rilasciato dal comune di residenza non oltre 180 prima dalla richiesta);
  • Documento di identità del cittadino italiano/comunitario;
  • Documentazione attestante il grado di parentela (se proveniente dall’estero tradotta e legalizzata/apostillata);
  • Documentazione attestante il possesso di redditi da parte del cittadino italiano/comunitario (CU/730/Unico) (quando è richiesto che il familiare extra UE sia a carico del familiare UE/italiano)
  • Documentazione attestante la convivenza a carico (quando è richiesto che il familiare extra UE sia a carico del familiare UE/italiano)

documentazione attestante la mobilità del cittadino italiano, ai sensi dell’ art 23 D.lvo 30 del 2007.

pagamento del bollettino postale di 30,46 euro

4 fotografie

La carta di soggiorno per familiari di 5 anni (art. 10 D.Lgs. 30/2007) può essere soggetta a revoca in caso di assenze dal territorio nazionale superiori a 12 mesi consecutivi, ovvero di assenze superiore a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi da comprovarsi a cura dell’interessato (gravidanza, maternità, grave malattia, studio o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro stato UE); la carta di soggiorno permanente può essere soggetta a revoca in caso di assenze dal territorio nazionale superiore a 12 mesi consecutivi (salvo comprovanti motivi di cui sopra).